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ESTINZIONE ANTICIPATA
DELLA CESSIONE DEL QUINTO

Estinzione anticipata cessione del quinto: cosa prevede la legge in proposito

Hai ottenuto un finanziamento con la formula della cessione del quinto, ma ora è sorta la necessità di estinguerlo anticipatamente? In questo caso occorrerà effettuare il versamento in un’unica soluzione dell’importo ancora da restituire. Ma cosa prevede la normativa in merito ai costi accessori già anticipati? L’art. 125 sexies del TUB (D.lgs. n. 141/2010) ha stabilito che un consumatore ha il diritto di rimborsare in qualunque momento l’importo dovuto al finanziatore.
Inoltre, lo stesso articolo ha indicato come spetti allo stesso sottoscrittore una riduzione del costo totale, ossia dell’importo relativo agli interessi e ai costi dovuti per la vita residua del contratto. Anche l’art 8 della direttiva 87/102/CEE ha posto in evidenza il diritto di godere di un’equa riduzione del costo complessivo.

Debito residuo, penale e rimborso spese, commissioni ed assicurazione

È un documento apposito, denominato “conteggio estintivo”, ad indicare la somma da versare al soggetto che ha finanziato la cessione del quinto. Tale importo include il debito residuo e, se prevista dal contratto in essere, una penale di estinzione. La penale stessa non può avere, in ogni caso, un valore superiore all’1% del capitale ancora non rimborsato. Nel caso che il debito residuo sia inferiore o uguale a € 10.000,00 la penale d’estinzione non è mai dovuta. L’estinzione della cessione del quinto, comporta la perdita delle imposte di bollo e delle spese di istruttoria. Ti spetterà, invece, il rimborso parziale delle commissioni bancarie, e della quota dell’assicurazione vita non ancora goduta, sempre che di quest’ultima, in precedenza, sia stato pagato l’intero importo.

CESSIONE DEL QUINTO