Quali sono le polizze assicurative obbligatorie da sottoscrivere per la cessione del quinto? L’articolo 54 del D.P.R. n. 180/1950, la legge che regola la cessione del quinto, prevede che gli istituti finanziatori, a loro tutela, stipulino delle assicurazioni obbligatorie sul finanziamento. Nello specifico si distinguono la polizza rischio vita e la polizza rischio impiego. Noi del Quinto.net con questo articolo ti aiuteremo a fare chiarezza e ad esaminare insieme le varie tipologie assicurative da sottoscrivere per la cessione del quinto.
Polizza rischio vita
La polizza rischio vita è un’assicurazione obbligatoria legata alla cessione del quinto che permette di coprire il debito residuo in caso di decesso del firmatario del contratto di prestito. In questo modo, il debito residuo non verrà saldato dai familiari ma sarà a carico della compagnia assicurativa.
Polizza rischio impiego
Oltre alla polizza rischio vita, un’altra assicurazione obbligatoria prevista per la cessione del quinto è la polizza rischio impiego. Quest’ultima interviene a tutela dell’istituto che ha erogato il finanziamento con una copertura assicurativa in caso di interruzione del rapporto lavorativo dei lavoratori dipendenti dovuta a licenziamento, destituzione volontaria o fallimento. Il debito residuo inteso come differenza fra il dovuto e il TFR accumulato del dipendente verrà saldato dalla compagnia assicurativa, sarà invece interamente a carico di quest’ultima per tutti i dipendenti pubblici o statali che non hanno maturato il TFR. Per entrambi i casi resta salvo il diritto di rivalsa ove previsto nel contratto di Polizza.
Assicurazione: quando è obbligatoria
Secondo la legge del D.P.R. n. 180/1950 l’unica copertura assicurativa obbligatoria per i lavoratori dipendenti è quella relativa al rischio vita e di perdita del posto di lavoro. Per quanto riguarda invece i pensionati, la sottoscrizione avviene solo per la polizza rischio vita.
Assicurazione: come richiederla
Le banche che erogano il prestito possono sottoporre al cliente diverse polizze assicurative emesse da compagnie convenzionate o comunque legate al medesimo gruppo d’impresa. L’istituto Bancario per richiedere la polizza deve far firmare al lavoratore o al pensionato, che deve accettare in base all’art. 1919 del codice civile, la possibilità che un terzo stipuli una polizza sulla propria persona a suo beneficio. Successivamente il dipendente o il pensionato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute che verrà valutata dall’assicurazione per l’emissione della polizza.