La rata concordata a seguito della cessione del quinto dello stipendio si modifica in caso di cassa integrazione? Se sì di quanto?
Il collocamento dei dipendenti in una delle fattispecie previste dall’istituto della cassa integrazione è la diretta conseguenza d’una crisi aziendale, che può essere congiunturale oppure strutturale e la cui gravità designa l’assoggettamento a una determinata tipologia d’istituto (cassa integrazione ordinaria o straordinaria).
Indipendentemente da queste classificazioni ciò che ti interessa maggiormente, in quanto cedente il quinto dello stipendio, è se la rata già concordata subisca variazioni nel caso la tua azienda ricada nei presupposti previsti dalla legge per la concessione della cassa integrazione.
Noi de IlQuinto.net siamo ben lieti di fornirti le linee guida che definiscono il nostro comportamento in situazioni di questo tipo.
Azienda e Inps
L’istituto della cassa integrazione prevede l’integrazione da parte dell’INPS della riduzione di stipendio versato dalla ditta a causa dalla diminuzione del monte ore lavorato in seguito al manifestarsi della crisi.
Molto raramente l’azienda decide di anticipare la quota INPS ai propri dipendenti perché, nella quasi totalità dei casi la crisi si manifesta con una riduzione di liquidità, perciò il tuo stipendio verrà suddiviso tra la quota pagata dall’azienda che si basa sul nuovo monte ore ridotto e l’integrazione elargita dall’INPS in un secondo momento.
Essendo la cessione del quinto di stipendio uno stretto rapporto triangolare tra tu, noi de IlQuinto.net e la tua azienda, ciò che definisce un’eventuale modifica della rata d’ammortamento del prestito è proprio la parte di stipendio che la tua azienda pagherà sulla base del nuovo monte ore ridotto (esclusa cioè l’integrazione mensile che l’INPS pagherà successivamente).
Definizione del minimo vitale
Nel 1968 la Corte Costituzionale ha introdotto in legislazione il concetto di “minimo vitale”, cioè quel minimo di reddito che appare indispensabile per le fondamentali esigenze d’una persona. Tale ammontare minimo di reddito è considerato “intangibile” e perciò non intaccabile da qualsivoglia diritto o delegazione di pagamento.
È l’ISTAT che definisce anno per anno tale limite inferiore di reddito; per quanto riguarda il 2019 l’importo fissato ammonta a 515,00 euro.
Proprio il “minimo vitale” è il cardine d’ogni modifica che concerne la variazione dell’importo della rata nell’eventualità tu sia in cassa integrazione.
Inalterabilità o modificazione dell’importo della rata
Tenuto conto che, nelle pressoché totalità dei casi, l’azienda non anticiperà l’integrazione INPS ed elargirà solo lo stipendio corrispondente al tuo nuovo monte ore ridotto, proprio questo ammontare una volta rapportato al “minimo vitale” definirà eventuali variazioni nell’importo della tua rata.
Se la detrazione del quinto originario dal nuovo stipendio non intaccherà l’importo fissato dal “minimo vitale”, cioè se la differenza tra nuovo stipendio e rata contrattualmente stabilita risulterà superiore, nel 2019, a 515,00 euro, allora l’importo della tua rata permarrà identico.
Viceversa se la sottrazione dell’originario quinto dello stipendio dal nuovo salario risulterà inferiore al “minimo vitale”, allora, per il principio di “intangibilità”, la rata prevista sarà ridotta (e pertanto modificata) d’un importo tale che la differenza tra il tuo nuovo stipendio e la rata risulti pari a (nel 2019) a 515,00 euro.
In questo secondo caso, la somma di tutte le riduzioni (scostamenti) dell’importo della rata avvenute durante il periodo di cassa integrazione verranno accodate all’ultima rata prevista dal contratto di cessione del quinto dello stipendio, prolungando pertanto la rateazione fintanto che la somma degli scostamenti non risulti esaurita.