Cosa si intende con doppio quinto? In cosa differisce dalla cessione del quinto?

Cosa si intende con doppio quinto? In cosa differisce dalla cessione del quinto?

Il cosiddetto doppio quinto è un’opportunità di prestito che trova frequente attuazione quando la somma di cui si necessità è superiore a quella ottenibile con la semplice cessione del quinto dello stipendio. L’importo erogabile in questo caso sarà pari all’ammontare che consente d’ottenere rate costanti di rimborso che raggiungano al massimo un ulteriore quinto di stipendio. Da qui la denominazione di doppio quinto. Il doppio quinto però non replica per due volte le metodologie applicative della cessione del quinto, bensì unisce le peculiarità e le metodologie della cessione del quinto con quelle della delegazione di pagamento, ottenendo una forma di finanziamento mista che però si fonda su norme di legge differenti. Ciò implica un approfondimento che noi de IlQuinto.net siamo sempre più spesso chiamati a fornire.

 

Norma alla base della cessione del quinto e deduzioni

La normativa della cessione del quinto dello stipendio è regolata dal DPR 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni. Uno degli aspetti più importanti degli articoli di legge è che il datore di lavoro di colui che ha ottenuto il finanziamento, una volta che la banca o la società finanziaria abbiano notificato l’avvenuta cessione del quinto dello stipendio, non può esimersi dall’adesione a quanto stipulato tra il proprio dipendente e l’istituto finanziario. In altri termini la legge impone che il datore di lavoro sia tenuto a trattenere il quinto dello stipendio del dipendente e che provveda poi  a versarlo alla banca (o altra società) sino alla definitiva estinzione del debito, a meno che non vi sia un’ interruzione definitiva del rapporto di lavoro.

 

Norma alla base della delegazione di pagamento e deduzioni

Ciò che invece norma la delegazione di pagamento è l’articolo 1269 del Codice Civile. Il dispositivo di tale articolo stabilisce che il debitore (in questo caso il dipendente che intende ottenere il prestito, ancorchè non l’abbia ancora ottenuto) ha la facoltà di delegare un terzo (in questo caso il datore di lavoro) affinchè questi possa obbligarsi verso il creditore (in questo caso la banca o la società finanziaria che intende erogare il prestito, ancorchè non l’abbia ancora erogato). Tuttavia, al contrario di ciò che accade per la cessione del quinto, ciò non implica automaticamente che il terzo sia tenuto ad adempiere a ciò che viene richiesto. In altri termini, nella delegazione di pagamento, il datore di lavoro può rifiutare di trattenere l’importo stabilito e versarlo alla banca, impedendo perciò che l’accordo di delegazione di pagamento sia perfezionato.

 

Conseguenze della normativa nel doppio quinto

Ammettendo che lo stipendio di colui che richiede il finanziamento sia sufficientemente capiente perché possa essere effettuata una trattenuta dei due quinti dello stipendio (cioè un quinto attraverso cessione del quinto e un altro quinto attraverso delegazione di pagamento) le conseguenze della normativa fanno ben comprendere come il raggiungimento del doppio quinto sia assoggettato, per quanto riguarda la parte che si riferisce alla delegazione di pagamento, all’assenso del datore di lavoro. In altre parole mentre il datore di lavoro è costretto alla trattenuta e al versamento alla società finanziaria per ciò che concerne la cessione del quinto, non lo è affatto per ciò che riguarda il quinto governato dalla delegazione di pagamento. L’indisponibilità per vari motivi – finanziari, organizzativi o personali – ad aderire alla delegazione di pagamento comporta perciò l’impossibilità della certa applicabilità del doppio quinto. Qualora non fosse possibile addivenire alla delegazione di pagamento sarà necessario, per la parte da erogare che eccede la normale cessione del quinto, studiare e confrontare con i nostri agenti soluzioni alternative che consentano di soddisfare al meglio le esigenze d’un ulteriore fabbisogno finanziario dei nostri clienti, così da approdare a un approvvigionamento che approssimi  ciò che era stato originariamente previsto adottando la formula del doppio quinto.

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