Ti stai domandando se cessione del quinto con pensione INPS e pignoramento possano verificarsi simultaneamente? La risposta è sì. Con questo articolo, noi del Quinto.net, ti spiegheremo e analizzeremo nel dettaglio questo specifico caso restando sempre a tua disposizione per offrirti ulteriori strumenti informativi chiari e consulenze professionali personalizzate.
Pignoramento
Per pignoramento si intende la procedura formale esecutiva che ha il fine di recuperare il debito da parte del creditore attraverso la sottrazione di una somma di denaro che viene prelevata dalla pensione.
Il pignoramento effettuato da un creditore, quale esso sia un Istituto di credito, una finanziaria, un’agenzia delle entrate o un privato, viene calcolato nella misura di un quinto, di conseguenza il limite massimo del debito mediante la decurtazione dallo stipendio sarà di un quinto della pensione.
Cessione del quinto per le pensioni e pignoramento
Quando il soggetto debitore è un pensionato che non ha provveduto ad estinguere il proprio debito nei tempi prestabiliti, il creditore agisce per rivalersi sul debitore rivolgendosi ad un giudice competente per la mancata estinzione del debito. Anche in caso di debiti non pagati, la pensione non è mai pignorabile nella sua interezza.
Pignoramento pensione: i limiti
Il pignoramento su cessione del quinto pensione INPS non solo avviene su un quinto della pensione ma prevede anche un importo massimo pignorabile stabilito per legge, il cosiddetto minimo vitale impignorabile, che il creditore non deve superare per garantire un’esistenza dignitosa alla persona che deve estinguere il debito. Di conseguenza la somma complessiva di cessione del quinto e pignoramento non può superare la metà della pensione del debitore e quest’ultima non deve essere inferiore del minimo sociale ossia di 514,00 euro mensili.