La delega di pagamento viene anche detta cessione del doppio quinto per le similitudini tra i due prodotti finanziari.
Per quanto i due prodotti siano simili fanno, tuttavia, riferimento a due diverse norme: la cessione del quinto è regolamentata dal DPR 180 del 1950 mentre la delega di pagamento è regolamentata dall’articolo 1269 del Codice civile. Le regole per rinnovare la delega sono diverse da quelle per la cessione del quinto fermo restando che serve il consenso dell’azienda perché si possa ottenere o meno il prestito delega o la convenzione, nel caso della pubblica amministrazione.
Basandosi su un meccanismo di cessione di due quinti del proprio stipendio, il pagamento della delega è garantito dal datore di lavoro che rimborsa direttamente l’ente di credito erogatore.
Il prestito a delega, come altri finanziamenti, prevede un piano mensile di ammortamento, personalizzabile da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 120 mesi, in rate complessive di interessi.
Partendo dal presupposto che la condizione necessaria e sufficiente perché una domanda di rinnovo sia presa in considerazione è che i pagamenti siano stati regolari, si può richiedere il rinnovo della delega in qualsiasi momento, anche se è consigliabile aver già pagato almeno 12 rate, a fronte di un bisogno di liquidità aggiuntiva.
In caso il rinnovo del prestito delega venga rifiutato alcuni dei principali motivi potrebbero essere: per volontà dell’azienda, per prossimità alla pensione o per subentro pignoramenti.
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