Estinguere una cessione del quinto con TFR superiore al debito residuo

Estinguere una cessione del quinto con TFR superiore al debito residuo

Una questione che a noi de IlQuinto.net  viene spesso formulata è se sia possibile estinguere una cessione del quinto con il TFR, qualora il Trattamento di Fine Rapporto sia superiore alla quota capitale del debito residuo.

Sebbene a questo quesito siano state date altrove risposte “possibiliste”, noi de IlQuinto.net desideriamo approfondire alcune questioni attinenti alla possibilità di estinguere davvero una cessione del quinto con il TFR che permettano al contempo di approfondire alcuni aspetti peculiari della natura del prestito con cessione del quinto.

Cessione del quinto e TFR

Il TFR del dipendente accantonato in azienda o in un fondo pensione è un elemento importante nella stipula d’un contratto di cessione del quinto, in quanto è un caposaldo della polizza assicurativa a copertura del contratto per ciò che concerne il rischio di perdita dell’impiego. In altre parole il TFR accantonato al momento della stipula funge da garanzia qualora le dimissioni volontarie, il licenziamento o qualsiasi altro evento che comprometta la continuazione del rapporto di lavoro, interrompa il pagamento delle rate originariamente stabilite.

Codesto vincolo sul TFR viene notificato all’azienda o al fondo pensione, in modo tale che, di fronte a una domanda di anticipo sul Trattamento di Fine Rapporto, la compagnia d’assicurazione venga immediatamente informata così da acconsentire o meno alla prosecuzione dell’iter procedurale che possa poi successivamente sfociare nella liquidazione dell’anticipo.

Procedura apparente

Un’analisi sommaria potrebbe considerare abbastanza agevole una procedura d’estinzione del debito residuo d’una cessione del quinto attraverso il TFR.

Qualora l’anzianità maturata consentisse di richiedere un anticipo del TFR che ecceda la quota capitale mancante e ricevuto il “nulla osta” dalla compagnia d’assicurazione per ciò che concerne l’argomento trattato nel paragrafo precedente, allora la banca o la società finanziaria potrebbero procedere al calcolo estintivo che fissa a una data stabilita la quota capitale da rimborsare per estinguere il contratto.

A quella data, una volta ottenuta la liquidazione del TFR, si dovrebbe procedere all’effettuazione del bonifico o al versamento d’un assegno circolare che estinguerebbe ogni debito residuo con effetto immediatamente liberatorio.

Ciò nonostante noi de IlQuinto.net desideriamo sottolineare un aspetto, niente affatto trascurabile, che avversa quest’apparente semplicità.

Disciplina dell’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto

La legge disciplina i casi limitati in cui è concedibile l’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto (art.2120 Codice Civile e Legge n. 53/2000). Di fatto la normativa ricomprende la possibilità d’anticipo ai soli casi di acquisto della prima casa per se’ o per i figli, spese sanitarie per terapie o interventi chirurgici e spese da sostenere nel congedo parentale o di formazione lavorativa.

L’importo massimo anticipabile è pari al 70% del TFR accumulato al momento della richiesta, ciò nonostante la legge prevede che l’azienda non sia automaticamente tenuta all’esborso, in quanto ciò dovrà avvenire nei casi in cui il datore di lavoro non si trovi, per esempio, in una situazione di crisi di liquidità o altre cause concomitanti d’impedimento.

Noi de IlQuinto.net teniamo perciò a sottolineare come i casi d’anticipabilità ricompresi dalla normativa appena considerata non siano affatto riconducibili all’uso di cui in questa sede si tratta: il rimborso della quota capitale d’un prestito.

Al contempo, però, la normativa prevede la possibilità di richiedere l’anticipo del TFR, senza giustificata motivazione, fino a un importo massimo del 30% della somma accumulata durante il rapporto di lavoro.

Ferma restando la citata discrezionalità aziendale nell’acconsentire alla richiesta, vogliamo evidenziare come molto difficilmente il 30% dell’indennità di fine rapporto maturata possa essere così capiente da estinguere, se non nella fase conclusiva del rapporto, il debito residuale derivato da un contratto di cessione del quinto dello stipendio.

Questa è il motivo per cui, a fronte d’una richiesta d’estinzione del prestito attraverso l’anticipo del TFR, noi de IlQuinto.net affrontiamo la questione con la dovuta cautela così da preservare il richiedente da iter che non condurrebbero affatto al risultato sperato.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #934090;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}